Dopo un calvario legale durato nove anni, si è conclusa positivamente la vicenda giudiziaria di una famiglia di piccoli imprenditori pescaresi, attiva nel mondo del compro oro. L’Agenzia delle Entrate nel 2014 aveva richiesto alla piccola impresa di compro oro l’ingente somma di 120 mila euro per mancato versamento IVA e relative sanzioni.
A nulla sono valsi i chiarimenti della società di compro oro, che spiegava all’Agenzia delle Entrate che nella vendita materiale d’oro di scarto, come vecchi anelli e monili usati, rivendibili non come tali ma solo come oro da fondere, l’IVA doveva essere versata non dalla società cedente bensì dalla società che avrebbe comprato tali vecchi oggetti preziosi per poi fonderli e ricavarne oro puro.
Tale disciplina giuridica, denominata reverse charge, è stata introdotta modificando il Testo Unico sull’IVA, per adeguarsi alla direttiva comunitaria 98/80/CE del 12.10.98, con cui il legislatore comunitario, con specifico riferimento alle cessioni di oro industriale, ha modificato il regime IVA applicabile al mercato dell’oro mediante l’introduzione del particolare metodo dell’inversione contabile di cui all’art. 17 della legge statale sull’IVA, che comporta la traslazione dell’obbligo di versamento dell’imposta sul valore aggiunto dal cedente al cessionario. La società di compro oro è risultata perdente in primo e secondo grado dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di Pescara e l’Aquila, mettendo così a repentaglio la sopravvivenza della stessa.
Solo la Corte Suprema di Cassazione, ribaltando le sentenze di primo e secondo grado, ha finalmente dato ragione al Contribuente, stabilendo il principio per cui sui vecchi oggetti d’oro venduti dalle società di compro oro alle fonderie, l’IVA deve essere versata solo dalle fonderie. La Cassazione, tuttavia, non decideva i ricorsi ma si limitava a stabilire questo principio, rimandando la decisione di merito ad altra sezione della Corte tributaria di secondo grado.
Finalmente, dopo avere riassunto le due cause dinanzi alla Corte di Giustizia di l’Aquila, la società ha ottenuto l’annullamento degli avvisi di accertamento del lontano 2014, con le due sentenze depositate agli inizi di febbraio e tirando finalmente un sospiro di sollievo per una vicenda che ha comportato un danno incalcolabile per la piccola impresa gestita dalla famiglia pescarese.
Esprime soddisfazione il legale della famiglia, l’Avv. Antonio Di Monte, con studio in Roma e Pescara, il quale lamenta tuttavia l’ingiustizia derivante dall’integrale compensazione delle spese di lite, dichiarata dalla Corte di Giustizia di l’Aquila. Sul punto, non è escluso altro ricorso per Cassazione, al fine di ottenere la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.




