Con l’ordinanza 21 novembre 2014, il Tribunale di Pescara, nella persona del Giudice, Dott.ssa Federica Colantonio, ha stabilito che è ammissibile ricorrere con provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. avverso una segnalazione illegittima presso una Centrale Rischi quale l’EURISC, gestito dalla CRIF Spa.
Nello specifico il consumatore, a fronte di un ritardo (peraltro incolpevole) nel pagamento di due rate di un contratto di finanziamento, lamentava di non avevre ricevuto dall”intermediario la comunicazione prevista dall’art. 4, c. 7 del “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie” il quale, nel regolamentare le modalità di iscrizione dei soggetti sui Sistemi di Informazione Creditizie, stabilisce che “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie”.
L’intermediario, costituendosi in giudizio, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. poiché sarebbe stato applicabile, nel caso di specie, il rimedio cautelare tipico previsto dall’art. 10 del d.lgs del 1.9.2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69). A sostegno di tale tesi l’intermediario citava Trib. Verona, ord. 22.10.12 e ord. 14.1.13
Il Tribunale di Pescara, disattendendo tale eccezione processuale, ha statuito che nella disciplina processuale contenuta nell’art. 10, comma 4º, del d.lgs. 150/2011 non si rinviene alcun rimedio tipico volto ad offrire al cliente una tutela giudiziale destinata ad operare nelle more di un giudizio di merito, poiché la norma che introduce l’istituto della sospensione è collocata immediatamente dopo la disciplina dedicata alle modalità con le quali è possibile fare ricorso contro i provvedimenti del Garante privacy e si limita a stabilire che l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’art. 5. Pertanto, deve ritenersi che lo speciale procedimento di natura cautelare previsto dall’art. 5 del d.lgs. 150/2011, si riferisce alle modalità con le quali è possibile ottenere la sospensione degli effetti dell’eventuale provvedimento emesso dal Garante privacy nelle more della sua impugnativa (nello stesso senso, contrario alla isolata giurisprudenza citata dall’intermediario, è bene segnalare lo stesso Tribunale di Verona, ordinanze 18.3.13, Dott. Vaccari e 7.7.14, Dott. Tommasi di Vignano; Trib. Milano, ord. 15.10.14, Dott.ssa Silvia Brat; Trib. Isernia, ord. 5.5.14, Dot.ssa Iaselli; Trib. Lecce, ord. 8.1.13; Trib. Rovigo, ord. Dott. Martinelli, pubblicata su Cassazione.net).
Nel merito, il Tribunale di Pescara ha ritenuto illegittima la segnalazione “a sofferenza” presso i sistemi di informazioni creditizie, se non preceduta dalla comunicazione dell’intermediario al finanziato, circa l’imminente registrazione dei ritardi di pagamento, come previsto dall’art. 4, c. 7 del “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie” (in questo senso, è utile segnalare Trib. Roma, Dott. Paolo Catallozzi, ord. 10.12.13, inedita; Trib milano, sent. n. 3716/10 del 22.3.10; decisione Arbitro Bancario Finanziario n. 126 del 15.3.10; decisione Arbitro Bancario Finanziario n. 541 del 17.6.10; decisione Arbitro Bancario Finanziario n. 176 del 25.1.11; decisione Arbitro Bancario Finanziario n. Prot. 4200/14 del 28.2.14).
Il pedone, difeso, dall’ Avv. Antonio Di Monte, dopo un’approfondita attività istruttoria, è riuscito ad ottenere giustizia ed un significativo risarcimento del danno.