Con sentenza n. 794/2017 del 13 settembre 2017, il Tribunale di Pescara, sezione Lavoro, ha affrontato il caso, di stretta attualità, della legittimità o meno della iscrizione d’ufficio alla Cassa Forense di tutti gli avvocati iscritti all’albo e della necessità della comunicazione di tale iscrizione d’ufficio.
Nel caso di specie, l’avvocato ricorrente, iscritto d’ufficio alla Cassa, ha impugnato la cartella di pagamento di Equitalia con la quale si richiedevano i contributi minimi per l’anno 2014. Il gravame, facendo valere solo questioni di merito, è stata rivolto esclusivamente contro l’ente impositore (Cassa Forense) e non contro il riscossore, Equitalia.
Con il primo motivo, che non si esaminerà in questa sede, il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale della normativa che ha introdotto l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Forense per tutti gli avvocati iscritti all’albo professionale, indipendentemente dal reddito conseguito. Sul punto il Tribunale adriatico ha rigettato il ricorso, come già fatto dal Tribunale di Roma in un identico caso, con la nota sentenza del 22.5.2017, n. 4805.
Con il secondo motivo il ricorrente ha eccepito la mancata comunicazione da parte della Cassa dell’iscrizione d’ufficio, come invece previsto dal regolamento di attuazione dell’art. 21, commi e 8 e 9 della L. 247/12 (Delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 e successive modificazioni – Approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 – G.U. Serie n. 192 del 20/08/2014).
Prevede tale regolamento, all’art. 1, comma 3, che “Dell’avvenuta iscrizione alla Cassa deve essere data immediata comunicazione al professionista, unitamente all’indicazione dei termini per avvalersi dei benefici di cui all’art. 3 ed, eventualmente, dell’art. 4 del presente Regolamento”; ed all’art. 12 che “A coloro che, nelle more dell’approvazione Ministeriale del presente Regolamento e, comunque, non oltre 90 giorni dalla sua entrata in vigore, procedessero alla cancellazione da tutti gli Albi professionali prima della comunicazione della formale iscrizione alla Cassa, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, nessun contributo minimo sarà richiesto, fermo restando il versamento del contributo integrativo in proporzione al volume di affari effettivamente prodotto.
Analogo esonero è previsto per coloro che si cancellino da tutti gli Albi forensi entro 90 giorni dalla comunicazione di iscrizione alla Cassa ai sensi del presente Regolamento”. In sostanza, per aversi iscrizione d’ufficio, la Cassa Forense deve comunicare immediatamente l’avvenuta iscrizione e l’avvocato può, per evitarla, cancellarsi entro 90 giorni dall’albo.
Nel caso che ci occupa, il ricorrente, il quale non aveva mai attivato una casella di posta certificata, lamentava la notifica di tale avviso solo presso la casella pec del suo commercialista, il quale non lo aveva notiziato. Tale indirizzo certificato era stato utilizzato esclusivamente per comunicare il modello 5 (ossia il documento con il quale si comunica il proprio reddito alla Cassa, da inviare obbligatoriamente entro il 30 settembre di ciascun anno per non incorrere in pesanti sanzioni).
La Cassa Forense ha, infatti, imposto l’invio di tale modello esclusivamente a mezzo pec. Per cui, il legale sprovvisto, è oggi costretto ad inserire nel sito della Cassa Forense un qualsivoglia indirizzo pec, anche di un soggetto terzo, e spedire il modello 5 tramite tale posta certificata.
Una volta inserita, la piattaforma informatica della Cassa Forense, impedisce la cancellazione della pec mentre consente la sola sua sostituzione con qualsivoglia diversa pec. Per cui, in questo modo, la Cassa ha imposto a tutti gli avvocati l’inserimento di una pec sul proprio sito.
E, per di più, ha preteso che tale pec, anche se chiaramente riferibile terzi, fosse considerato come vero e proprio domicilio speciale digitale ove recapitare tutte le comunicazioni. Nel caso in questione, la Cassa ha così comunicato l’iscrizione d’ufficio all’avvocato, utilizzando l’indirizzo pec del suo commercialista, inserito per il solo invio del modello 5 e non per ricevere comunicazioni dalla Cassa. In soldoni, mentre la Cassa ha inteso tale pec quale vero e proprio domicilio digitale, l’avvocato ricorrente ha eccepito la mancanza della comunicazione relativa all’iscrizione d’ufficio, non potendosi considerare l’indirizzo pec inserito sul sito, alla stregua di un domicilio speciale ex art. 47 c.c., in assenza di una espressa ed inequivoca sua volontà in tal senso. Sotto tale profilo il ricorso è stato accolto.
I motivi di interesse della sentenza sono essenzialmente due.
Il primo consiste nell’aver chiarito che la mancata comunicazione dell’iscrizione d’ufficio, comporta la nullità della iscrizione stessa, sebbene tale sanzione non sia stata espressamente prevista dal predetto regolamento di attuazione.
Il secondo concerne il tema della elezione di domicilio, innestandosi la sentenza nel filone giurisprudenziale più rigoroso che, in stretta aderenza al tenore letterale dell’art. 49 c.c., considera inammissibile l’elezione di un domicilio speciale in assenza di una chiara volontà del soggetto interessato in tal senso.
Sul punto, si propone una breve rassegna di giurisprudenza. “L’elezione di domicilio speciale deve effettuarsi per iscritto e risultare in modo espresso, trattandosi di una deroga alle regole generali sul domicilio e di una rinunzia ad essere citati nel proprio domicilio (e, pertanto, deve escludersi che essa possa compiersi per facta concludentia)”, (cfr. Cass. 25647/08); non è elezione di domicilio la “dichiarazione che si limiti, nel corso delle trattative extraprocessuali per il componimento di una vertenza insorta tra le parti, al semplice invito, rivolto alla controparte, a rivolgersi al proprio legale (con contestuale indicazione dell’indirizzo del medesimo), onde trasferire il livello delle trattative dal piano dei rapporti personali a quello, formale, che presupponga l’assistenza di un avvocato”, così, Cass. 11037/97 la quale, affermando il suindicato principio di diritto, ha cassato senza rinvio la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto integrante gli estremi di una elezione di domicilio una missiva, indirizzata dal ricorrente alla controparte, del seguente tenore: “per la terra, non voglio parlare con te e nemmeno con il tuo amico: se devi dire qualcosa, il mio indirizzo è alla via province 21 di Roma dell’avvocato Mindoppi”).
“Per potere ravvisare in una lettera autografa un’elezione di domicilio (nella specie, ai fini della notificazione di atti processuali) è necessario che il giudice del merito accerti che dal contenuto dello scritto emerga inequivoca la volontà elettiva, nonché lo specifico affare a cui l’elezione si riferisce”, in questo senso Cass. 342/1979. “L’elezione di domicilio, siccome caratterizzata da un determinante elemento volontaristico, non può non restare limitata agli affari per i quali è intervenuta, senza possibilità di estendersi ad altri”, così Cass. Sez. Un. 9380/97.
“Non è equivalente alla elezione di domicilio la delega a ricevere la corrispondenza, prevista dall’art. 36 del regolamento postale”, in questo senso Cass. 2452/84. La dichiarazione o elezione di domicilio ricevute a verbale dalla polizia giudiziaria sono nulle qualora il verbale medesimo non risulti sottoscritto dall’indagato, mancando, in tal caso, il dato formale e la concreta riferibilità della dichiarazione al soggetto dichiarante.
L’elezione di domicilio, infatti, è un atto personalissimo dell’indagato che non ammette equipollenti. La stessa deve essere integrata da una consapevole ed esplicita manifestazione di volontà della persona che la effettua, volontà il cui primo e rilevante indice dimostrativo non può che essere costituito dalla sottoscrizione del documento che tale volontà contiene ed esteriorizza.
In questo senso, Cass. Pen, n. 26631/2016, con la quale è stato accolto il ricorso avanzato da un soggetto, condannato in primo grado in un processo penale, il quale si doleva di essere venuto a conoscenza del provvedimento di condanna solo casualmente, in occasione di un controllo effettuato presso l’ufficio delle esecuzioni penali.
(Altalex, 31 ottobre 2017. Nota di Antonio Di Monte)
https://www.altalex.com/documents/news/2017/10/27/avvocati-nulla-l-iscrizione-d-ufficio-alla-cassa-forense-se-manca-la-comunicazione
https://www.ilcentro.it/pescara/cade-e-si-fa-male-per-colpa-di-una-buca-comune-condannato-1.2529013