Importante provvedimento del Tribunale di Pescara che, con sentenza parziale non definitiva del 26 giugno 2019 e sentenza definitiva del 10 luglio 2020, ha stabilito che anche in caso di caduta diurna in condizioni di piena visibilità ed in luoghi abitualmente frequentati, il pedone ha diritto a vedersi riconosciuto almeno il 70 % di ragione per la caduta. Sentenza di particolare interesse, poiché dà speranza a tutti i pedoni, soprattutto anziani, che abitualmente cadono a causa del dissesto dei marciapiedi; anche se ciò avviene nei pressi della loro abitazione.
In precedenza si è riscontrato, all’opposto, un orientamento molto rigoroso della Cassazione, secondo il quale la condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l’evento di danno (la caduta), quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente.
Pertanto, il Comune, titolare della strada ammalorata, non risponde per la caduta del danneggiato, cagionata dalla buca, quando le pessime condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza 7 maggio – 28 giugno 2019, n. 17443, ribadendo la propria costante giurisprudenza in materia di responsabilità per danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.).
Nel caso in esame, il danneggiato, cinquantenne, era inciampato in una buca stradale, per giunta lontano dalle strisce pedonali, presenti ad una quindicina di metri, ed in un luogo abitualmente frequentato.
Il pedone, difeso, dall’ Avv. Antonio Di Monte, dopo un’approfondita attività istruttoria, è riuscito ad ottenere giustizia ed un significativo risarcimento del danno.
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